{"id":5910,"date":"2016-12-04T17:20:56","date_gmt":"2016-12-04T17:20:56","guid":{"rendered":"https:\/\/fondazionecomel.org\/2016\/12\/04\/ricetta-medica-sanzioni-amministrativepenali-un-ripasso-alla-corretta-redazione\/"},"modified":"2016-12-04T17:20:56","modified_gmt":"2016-12-04T17:20:56","slug":"ricetta-medica-sanzioni-amministrativepenali-un-ripasso-alla-corretta-redazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fondazionecomel.org\/en\/dialogando-en\/dal-mondo-sanitario-en-2\/ricetta-medica-sanzioni-amministrativepenali-un-ripasso-alla-corretta-redazione\/","title":{"rendered":"Ricetta medica e sanzioni amministrative\/penali. Un ripasso alla corretta redazione"},"content":{"rendered":"<p>\u00ab<strong><em>Importante richiamare l\u2019attenzione sulle conseguenze di prescrizioni mediche improprie che non si limitano ad eventuali sanzioni legate al diritto amministrativo o penale ma investono anche il rapporto convenzionale con l\u2019ASL ovvero anche la possibilit\u00e0 di esercitare la professione (responsabilit\u00e0 disciplinari).<\/em><\/strong>\u00a0Le sanzioni a cui si espone il medico prescrittore sono ovviamente graduate a seconda della gravit\u00e0 dell\u2019infrazione commessa, limitandosi a quelle amministrative-pecuniarie nelle ipotesi pi\u00f9 lievi; arrivando alla pena detentiva, con sospensione o cancellazione dall\u2019Ordine e revoca del rapporto di convenzione, nelle ipotesi pi\u00f9 gravi\u00bb. (Dott. Fabio Pinelli, ASL Parma).<br \/>\nLe segnalazioni da parte di medici di sanzioni emanate nei loro confronti per errata redazione della ricetta medica suggeriscono un ripasso sulla corretta compilazione delle ricette pi\u00f9 comuni, escludendo gli approfondimenti relativi alla prescrizione di stupefacenti e alle ricette speciali.<br \/>\nLa premessa indispensabile la ricorda il Dott. Mauro Marin: \u00abIl medico ha il compito di acquisire un valido consenso informato alle cure, rispettivamente prescritte e dispensate, per consentire agli assistiti una scelta realmente consapevole del farmaco attraverso un\u2019informazione imparziale, esauriente e non ingannevole, finalizzata alla tutela prioritaria della salute\u00bb.<br \/>\nLa ASL di Parma in collaborazione con l\u2019Ordine dei Medici e l\u2019Ordine dei Farmacisti ha redatto un documento molto interessante di cui riportiamo alcuni stralci.<br \/>\nPer\u00a0<strong>ricetta\u00a0<\/strong>s&#8217;intende l&#8217;autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perch\u00e9 questi possa consegnare uno o pi\u00f9 medicinali al paziente che ne necessita. La \u201cspedizione\u201d di una ricetta quindi non \u00e8 un precetto (ordine) ma un&#8217;autorizzazione alla quale il farmacista d\u00e0 effetto giuridico, dopo averne accertata la conformit\u00e0 di legge.<br \/>\nLa ricetta ripetibile pu\u00f2 essere redatta su un qualsiasi foglio di carta\u00a0<em>purch\u00e9 riporti i dati identificativi e la firma del prescrivente<\/em>; la ricetta non ripetibile deve obbligatoriamente riportare a stampa o mediante un timbro la chiara identificazione del medico prescrittore e dell&#8217;eventuale struttura da cui questi dipende (art. 89, D. Lgs. 219\/2006). Le ricette speciali contenenti stupefacenti appartenenti alla Tabella II sezione A e le ricette rilasciate in regime di assistenza SSN devono essere redatte sugli appositi moduli fissati dalla specifica normativa.<br \/>\nLa ricetta deve obbligatoriamente contenere\u00a0<strong>data e firma del medico e deve essere intestata\u00a0<\/strong>in modo tale da poter consentire l\u2019individuazione del prescrittore (la sola firma non \u00e8 considerata idonea ad identificare il medico).<strong>\u00a0Il nome e il cognome del paziente\u00a0<\/strong>possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti appartenenti alla Tabella II sezione A) per quelle SSN e per le ricette contenenti veleni. Possono essere sostituiti da codici alfanumerici in casi particolari. Con l&#8217;entrata in vigore della L. 49\/2006, che ha modificato il D.P.R. 309\/90, non \u00e8 pi\u00f9 necessario indicare il\u00a0<strong>domicilio\u00a0<\/strong>del paziente, nemmeno sulle ricette di stupefacenti.<\/p>\n<p><strong>Ricetta medica ripetibile<\/strong><br \/>\n(Normativa di riferimento: D. Lgs. 219 del 2006, art. 88; Norma Tecnica: Tabella 4, Farmacopea Ufficiale, XI ed.).<br \/>\nLa ripetibilit\u00e0 \u00e8 ammessa, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non pi\u00f9 di\u00a0<strong>dieci volte.<br \/>\nLa validit\u00e0 della ricetta \u00e8 pertanto di 6 mesi dalla data del rilascio.<\/strong><br \/>\nL&#8217;espressione\u00a0<strong>&#8220;diversa indicazione del medico prescrivente&#8221;<\/strong>\u00a0va interpretata nel senso che il medico pu\u00f2 indicare una ripetibilit\u00e0 per un numero di mesi non superiore a 6, mentre il numero delle volte potr\u00e0 essere inferiore o pari a dieci, ma mai superiore a tale limite. Il medico prescrittore pu\u00f2 rendere non ripetibile una ricetta ripetibile ma non viceversa.<\/p>\n<p><strong>Ricetta medica non ripetibile<\/strong><br \/>\n(Normativa di riferimento: D. Lgs. 219 del 2006 art. 89; Norma Tecnica: Tabella 5, Farmacopea Ufficiale, XI ed.).<br \/>\nLa ricetta ha\u00a0<strong>validit\u00e0 limitata a 30 giorni\u00a0<\/strong>escluso quello del rilascio se vengono prescritte specialit\u00e0 o medicinali galenici preconfezionati uso umano. La prescrizione ha validit\u00e0 di 3 mesi se si tratta di una preparazione galenica magistrale contenente sostanze iscritte nella Tab. 5 della F.U. XI ed.<br \/>\nCon il prolungamento del periodo di validit\u00e0 delle prescrizioni non ripetibili da 10 a 30 giorni \u00e8 stato uniformato il periodo di validit\u00e0 della ricetta al periodo di validit\u00e0 ai fini del rimborso SSN.<br \/>\nL\u2019avvocato Paola Ferrari conferma che \u00abuna ricetta compilata in modo non conforme alla normativa o che attesta falsamente il diritto dell\u2019assistito alla erogazione del farmaco, potr\u00e0 essere perseguita a livello deontologico, amministrativo, penale, civile e contrattuale\u00bb.<br \/>\nAi sensi comma 4 e 5 dell\u2019art. 89 D. Lgs. 219\/2006 la ricetta\u00a0<strong>DEVE\u00a0<\/strong>contenere:<br \/>\n1) nome, cognome, qualifica (medico chirurgo, specialista in &#8230;, ecc) e domicilio di chi lo rilascia;<br \/>\n2) generalit\u00e0 complete della persona a cui si riferisce;<br \/>\n3) codice fiscale del paziente;<br \/>\n4) tipologia del farmaco;<br \/>\n5) quantit\u00e0 del farmaco e la sua posologia;<br \/>\n6) data di compilazione;<br \/>\n7) luogo della stessa;<br \/>\n8) dati relativi l\u2019esenzione (nei casi di modello SSN);<br \/>\n9) firma del medico.<\/p>\n<p><strong>Violazioni e sanzioni previste dal D. Lgs. 219\/2006<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 89 commi 4 e 5 del D. Lgs 219\/2006 la ricetta priva della data, firma, codice fiscale paziente, dei dati relativi di esenzione \u00e8 NON VALIDA.<br \/>\nAi sensi art. 148 D. Lgs. 219\/2006 \u00abSalvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 dell\u2019art. 89 senza attenersi alle modalit\u00e0 di cui al comma 4 del medesimo articolo\u00a0<strong>\u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800,00 Euro<\/strong>\u00bb.<br \/>\nIl Dott. Fabio Pinelli ci ricorda: \u00abcon nota dell&#8217;11\/06\/2006 il Ministero della Salute ha chiarito che<strong>l&#8217;indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome deve intendersi obbligatoria quando l&#8217;interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome<\/strong>\u00bb.<br \/>\nLe ricette non ripetibili possono quindi essere spedite purch\u00e9 rechino il codice fiscale o, in alternativa, il nome e il cognome del paziente oppure entrambi. Il Ministero della Salute ha inoltre precisato che l&#8217;indicazione del solo codice fiscale \u00e8 consentita anche nel caso di prescrizioni su ricette a pagamento di medicinali Tabella II sezione B e C degli stupefacenti. Il farmacista annoter\u00e0 quindi il codice fiscale nel registro di carico e scarico degli stupefacenti. In merito alla possibilit\u00e0 di utilizzare le sole iniziali del nome e cognome, va detto che le sole condizioni attualmente previste dalla legge per la salvaguardia dell&#8217;anonimato riguardano la prescrizione di specialit\u00e0 medicinali per indicazioni o vie di somministrazione o modalit\u00e0 di somministrazione diverse da quelle autorizzate e le prescrizioni di preparazioni magistrali di cui alla L. n. 94 del 1998.<br \/>\nUn&#8217;interpretazione pi\u00f9 estensiva alla luce della legge sulla Privacy porta alla conclusione che le iniziali del nome e cognome del paziente possano essere indicate sulle ricette non ripetibili ogni qualvolta si manifestino ragionevoli motivi di riservatezza. Va inoltre aggiunto che esistono attualmente delle previsioni di garanzia dell&#8217;anonimato per quanto riguarda le rilevazioni epidemiologiche e statistiche dell&#8217;infezione HIV (D.M. 13\/10\/1995) e nel caso di terapia volontaria e anonimato da parte di chi faccia uso di sostanze stupefacenti (art. 120 D.P.R. 9\/10\/1990, n. 309).<br \/>\nIn nessun caso per\u00f2 si fa menzione di anonimato nelle prescrizioni mediche di farmaci antiretrovirali o stupefacenti; e su data e firma: il medico deve essere identificabile mediante chiara indicazione delle sue generalit\u00e0 (stampigliatura a stampa, timbro o scrittura chiara).<\/p>\n<p><strong>Rapporti tra ASL e medico<\/strong><br \/>\nCome chiarisce il Dott. Marin \u00abIl medico convenzionato ha anche un dovere deontologico (art. 13) e contrattuale gi\u00e0 secondo l\u2019ACN 2005 (art. 27) di contribuire all\u2019uso razionale delle risorse del SSN mediante una prescrizione appropriata, salvaguardando per\u00f2 il prioritario dovere di tutela della salute dell\u2019assistito del SSN e il diritto alla prescrizione dei farmaci necessari e indispensabili con onere a carico del SSN ai sensi dell\u2019art. 28, comma 2, della L. n. 833\/1978, secondo la sentenza della Cassazione Penale a Sezioni Unite n. 6752 del 07\/06\/1988. I rapporti tra ASL e medico convenzionato sono disciplinati da un contratto di diritto privato per cui l\u2019ASL non pu\u00f2 esercitare alcun potere autoritativo sul medico, al di fuori di quello di sorveglianza (sentenze n. 16219\/2001, n. 10960\/2001, n. 813\/1999 e n. 922\/1999 della Cassazione a Sezioni Unite e n. 34460\/2003 della Cassazione sez. Penale IV).<br \/>\nPoich\u00e9 la pratica terapeutica si fonda sulle acquisizioni scientifiche che sono in continua evoluzione, la regola \u00e8 costituita dalla responsabilit\u00e0 del medico che si fonda sull\u2019autonomia del giudizio clinico di operare nel caso specifico le scelte sulla base delle conoscenze a disposizione (sentenza n. 282 dell&#8217;11\/06\/02 della Corte Costituzionale). Non \u00e8 sufficiente per il medico dimostrare di aver prescritto una cura idonea alla malattia, ma deve dimostrare in caso di danno che ha scelto tra le opzioni di cura disponibili quella pi\u00f9 sicura per il paziente. Infatti la sentenza n. 8875 dell&#8217;8\/09\/1998 della Cassazione sezione Penale III ha affermato: \u00e8 considerata colposa la condotta del medico che prescrive, pur con diligenza, una terapia implicante maggiori rischi per il paziente, se concretizzatasi poi in un danno, in quanto ha scartato altre opzioni terapeutiche idonee alla condizione clinica specifica e tali da evitare il determinarsi dell\u2019evento dannoso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abImportante richiamare l\u2019attenzione sulle conseguenze di prescrizioni mediche improprie che non si limitano ad eventuali sanzioni legate al diritto amministrativo o penale ma investono anche il rapporto convenzionale con l\u2019ASL ovvero anche la possibilit\u00e0 di esercitare la professione (responsabilit\u00e0 disciplinari).\u00a0Le sanzioni a cui si espone il medico prescrittore sono ovviamente graduate a seconda della gravit\u00e0 dell\u2019infrazione commessa, limitandosi a quelle amministrative-pecuniarie nelle ipotesi pi\u00f9 lievi; arrivando alla pena detentiva, con sospensione o cancellazione dall\u2019Ordine e revoca del rapporto di convenzione, nelle ipotesi pi\u00f9 gravi\u00bb. 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