APOCRIFA: Fare & disfare
La Autorità garante della concorrenza e del mercato, più in breve nota come AGCM o Antitrust, ha espresso un parere ai sensi dell’art. 21 della legge 287/1990 (istitutiva della funzione) le cui condizioni d’uso consistono nel potere di pubblica segnalazione, rivolta in particolare alle Istituzioni affinché provvedano, a fronte di casi di particolare rilevanza che determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
Il parere in parola, dello scorso mese di giugno, riguarda la Regione Lazio che con propria delibera ha affidato ad ATAC spa, in via diretta e cioè senza gara, l’esercizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale su tre linee ex concesse.
L’attuale affidamento diretto del contratto di servizio ad ATAC spa è avvenuto nella logica emergenziale di scongiurare il pericolo, altrimenti, di interruzione dei servizi e ai sensi della vigente normativa europea non dovrebbe superare i due anni e comunque in uno scenario più ampio caratterizzato, da un lato, da una perdurante criticità della gestione pubblica che, con le sue perdite di risorse, è divenuto un caso di studio e, dall’altro, dal referendum per il quale si stanno allo stato raccogliendo le firme volto ad aprire finalmente al mercato uno smisurato monopolio locale che coincide in una sacca d’inefficienza conclamata.
Ma la sostanza della pubblica segnalazione della Autorità non è (solo) questa sibbene quanto sta dietro o a monte (prescindendo dalla dietrologia e stando ai fatti).
La delibera regionale del mese scorso è stata infatti adottata in autotutela a seguito di un precedente ancora altro parere della medesima Autorità che, nel mese di febbraio 2017, motivatamente criticava -per distorsione della concorrenza e per assenza di procedure di confronto competitivo- un Accordo di programma deliberato sempre dalla Regione Lazio nel dicembre 2016 con il Ministero dei trasporti e la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
In risposta all’intervento della Autorità la Regione comunicava in aprile 2017 di avere provveduto a sospendere la contestata propria delibera.
Senonché pochi giorni dopo adottava la (seconda) delibera, di cui sopra, che non è andata esente da una nuova contestazione sulla base di due fondamentali e parimenti gravi considerazioni:
il nuovo affidamento diretto segue ad una proroga tacita del precedente contratto durata quasi dieci anni dalla sua scadenza e mantenuta nei confronti di un’impresa (ATAC spa) che pure aveva dimostrato crescenti difficoltà operative;
la situazione di emergenza (e quindi la necessità di ovviare urgentemente al pericolo di interrompere il servizio ferroviario) è stata nei fatti direttamente determinata dalla condotta delle parti che sono rimaste nel frattempo inattive (situazione non certo eccezionale o riservata solo a questo caso, ma sfortunatamente rilevabile in numerose altre più o meno analoghe fattispecie ove sono presenti le pubbliche amministrazioni di vario livello: non si provvede per tempo, il tempo passa inutilmente, s’invoca l’urgenza per evitare un male maggiore. E in questo modo si governa, termine alquanto improprio, solo l’emergenza e per il tramite di un’altra emergenza).
L’Autorità termina sottolineando recisamente che un ulteriore possibilità di proroga (non si può mai sapere) è da escludere in quanto contraria alla legge e ribadendo quanto già scritto precedentemente e cioè che solo una procedura competitiva, vale a dire una gara pubblica (e potremmo aggiungere: aperta a più di un soggetto, diversamente è una gara di nome, ma non di fatto e quindi inefficace) rappresenta la soluzione più appropriata per la selezione di uno o più gestori efficienti dei servizi.
Non rimane che attendere ancora e sperare: chi vivrà, vedrà.
LMPD