APOCRIFA – Dossier

Il dossier Regeni si accresce di una pagina: la Corte Costituzionale, su ricorso della procura di Roma dello scorso maggio, fatta propria anche dal giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420 bis, comma 3, del codice di procedura penale (Impedimento a comparire dell’imputato o del difensore) nella parte in cui non prevede che il giudice proceda (quindi anche in assenza dell’imputato, NdR) per delitti commessi mediante gli atti di tortura così come definiti dall’art. 1 della Convenzione internazionale adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987.

Al presente sono parti della citata Convenzione delle Nazioni Unite 173 Stati (dal sito delle Nations Unies, Collection del traités): l’Egitto non firmò la Convenzione, ma vi aderì nel giugno 1986.

A conferma, se mai ve ne fosse bisogno, della efficacia delle grida dell’ONU cui i Paesi riservano un minimo d’attenzione solo se hanno per oggetto cose che non li riguardano direttamente.

Sotto il profilo giuridico la decisione della Consulta, che sarà interessante leggere nelle sue motivazioni esplicite, sana una stortura come si era venuta a creare, per il tramite di una specifica condizione di garanzia usata però in ostacolo alla giustizia, a motivo del comportamento delle autorità egizie le quali, non dando comunicazione degli indirizzi dei quattro alti ufficiali del servizio segreto imputati e comunque rifiutando di notificare loro il rinvio a giudizio di fronte a un tribunale penale italiano, rendevano impossibile lo svolgimento del processo medesimo (come già malinconicamente accertato dalla Corte di Assise di Roma e dalla nostra Cassazione).

Non vi è processo più ingiusto di quello che non si può instaurare per volontà di un’autorità di governo”. Nella specie di un governo estero.

Sotto il profilo del risultato del processo prossimo venturo il discorso si fa necessariamente più articolato.

E’ abbastanza evidente che il governo egiziano, in questi quasi trascorsi otto anni dal delitto non mai collaborativo, ma ostruzionista, non considererà una eventuale sentenza di condanna e che manterrà la protezione accordata ai suoi agenti i quali, come peraltro già abbiamo scritto, moriranno indisturbati di vecchiaia (salvo poi -per chi crede non solo alla dispersione degli atomi nello spazio- vedersela, al pari di ogni altra creatura, con l’Altissimo).

Quindi efficacia sostanziale pari a zero se si considera che l’efficacia di un processo penale, raggiunta la prova della colpevolezza, si misuri in termini di reazione non teorica dell’ordinamento giuridico al delitto che non è, in particolare per eventi irreversibili come l’omicidio, di riparazione o restituzione, ma necessariamente afflittivo (privazione della libertà personale).

Che il giudizio poi possa, per contro, essere di assoluzione (più realisticamente per insufficienza di prove), stante le valutazioni più volte espresse dagli inquirenti circa il copioso materiale probatorio raccolto, appare ipotesi più remota anche se non sarebbe dubbio, che in tale caso il governo straniero non disdegnerebbe di prendere in considerazione la sentenza italiana. Ma questo rientra nell’ordine delle cose, in ispecie di quelle poco pulite.

Ma l’efficacia di un processo penale, in particolare in situazioni come questa, si può misurare anche in termini etici, atteso che in ogni modo, come è evidente, la vita spezzata dal delitto non può essere ricostituita.

E questo è dovuto anzitutto al ricordo di questo giovane, cui si può solo imputare un idealismo (di cui sovente non difettano i giovani) che lo ha portato a rischiare se stesso per amore, e forse anche per miraggio, di ricerca in un territorio straniero, opaco e infido, e alla sua coraggiosa famiglia la quale da quasi otto anni si batte -essa però non in territorio straniero, bensì patrio- contro uno dei principalmente utilizzati, non scritti ma ben noti, principi di comportamento validi wordwide: il passare del tempo è cura alla difficoltà che non si vuole affrontare poiché la polvere degli anni cancella progressivamente la memoria delle cose e delle persone.

Questa volta il principio ha fatto cilecca, complice la solidità resiliente della famiglia e di una parte dell’opinione pubblica che non si è fatta addormentare neanche dai muri di gomma.

In molti hanno viceversa dimostrato, in questa turpe vicenda, la pochezza cui si può arrivare quando manca il coraggio o quantomeno la lealtà oppure quando i fattori esterni condizionano le scelte per convenienze contingenti: a cominciare dall’Università di Cambridge, presso la quale il giovane era dottorando di ricerca e per la quale si trovava al Cairo impegnato in una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani (visto ex post l’oggetto della ricerca è quasi ossimorico), e continuando con i timidi comportamenti dei nostri governi (indipendentemente dai rispettivi colori) orientati al tradizionale ‘vorrei, ma non posso’ che hanno tenuto presente la ragion di stato e, in particolare, i motivi politico-economici intercorrenti con una dittatura, quale in corso, che si considera tutto sommato migliore rispetto al regime che potrebbe succederle (e in dicembre ci saranno le ‘elezioni’ con oggetto un terzo mandato di sei anni).

Che la ragione di stato e gli interessi politico-economici sopravanzino e condizionino e guidino le scelte governative non è, ovviamente, un difetto solo italiano, ma universale come la pandemia (tre anni or sono, a esempio, il presidente francese fece il peggio e conferì la Legion d’Onore, la massima onorificenza del suo Paese, al dittatore egizio e paradossalmente, se il ricordo non falla, proprio durante un incontro al Cairo che aveva all’ordine del giorno non solo i sempiterni contratti, ma anche il tema del rispetto dei diritti umani).

Fino a qui i nostri governi non sono, grazie al Cielo, arrivati, ma ha sempre dato molto fastidio, perché irrimediabilmente ipocrita, il ripetitivo discorso a uso interno e le assicurazioni circa le pressioni esercitate sull’Egitto.
S’è visto, infatti.

Invece di parlare, il governo (o il parlamento) avrebbero forse potuto agire per via legislativa e sanare senza ritardo (perfino in veste bipartisan) la criticità procedurale che era stata eccepita dalla Cassazione invece di attendere che fosse la Corte Costituzionale a levare la castagna dal fuoco.

Ma questa è, disgraziatamente, la via maestra dei politici d’ogni bandiera: ritenere il popolo incapace di comprendere e riempirlo di slogan facili da ricordare (al momento, si capisce): mai uno che riconosca –vale per il dossier Regeni, ma anche per tanti altri- che lo stato ‘sovrano’ è tutto fuorché libero in quanto, viceversa, condizionato in campo internazionale da lacci e lacciuoli pressoché analoghi a quelli interni: e oltre alle consuete motivazioni di ordine economico (i contratti commerciali sono come le donne della Vedova Allegra: eterni dei) si aggiungono, nella specie, l’estremismo islamico (che la dittatura, in qualche misura, controlla) e il precario ginepraio dello scenario nord-africano.

LMPD

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