Ricetta medica elettronica: obbligo di prescrizione elettronica in dirittura d’arrivo ma è solo “trasformata” la ricetta cartacea
Tra settembre e dicembre 2012 diventa obbligatorio per i medici la prescrizione online dell’80% delle ricette di prescrizione dei farmaci con onere a carico del SSN, come stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia del 2 novembre 2011, pubblicato in G.U. n. 264 del 12 novembre 2011. La procedura prevede che il medico compili e invii online la ricetta e rilasci al paziente il promemoria cartaceo della stessa; il paziente presenta in farmacia la propria tessera sanitaria e il promemoria della ricetta; il farmacista controlla online la prescrizione, consegna il farmaco e comunica l’avvenuta dispensazione al sistema centrale prescrittore.
Approfondendo la procedura rileviamo che il ricettario elettronico è composto da 100 Numeri di Ricetta Elettronica (NRE) e viene assegnato ai medici delle ASL, delle aziende ospedaliere e, dove autorizzati dalle regioni, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari che devono farne richiesta al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Al momento della generazione della ricetta elettronica il medico prescrittore invia al SAC o al SAR (Sistema di accoglienza regionale) i dati della ricetta comprensivi del NRE (Numero della ricetta elettronica), del codice fiscale dell’assistito titolare della prescrizione e dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione della spesa.
In caso di esito positivo dell’invio il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica (secondo il modello riportato nell’allegato 2 del Decreto). Su richiesta dell’assistito il promemoria può essere trasmesso anche attraverso altri canali, sempre previsti negli allegati tecnici al Decreto. Se, invece, l’esito dell’invio risulta essere negativo, il medico è tenuto a segnalare l’anomalia al Sistema Tessera sanitaria e ad utilizzare per la prescrizione il vecchio ricettario, fermo restando l’obbligo di invio telematico dei relativi dati.
I vantaggi segnalati dal Ministero della Salute dell’adozione del modello elettronico sono «la possibilità di controllare l’appropriatezza prescrittiva e la sicurezza della richiesta in funzione delle allergie del paziente, delle terapie in corso, verificando ad esempio le possibili interferenze farmacologiche, delle linee guida e dei profili di cure nonché, più in generale, del quadro clinico complessivo. In questo ambito, la prescrizione elettronica concorre a rendere disponibili informazioni su cui si basano sistemi clinici di supporto alle decisioni che migliorano la qualità e riducono notevolmente i rischi per il paziente in fase di erogazione. La prescrizione elettronica presenta inoltre il vantaggio di consentire un controllo della spesa più facile ed accurato, con una tempistica certamente più breve rispetto ai sistemi tradizionali di elaborazione delle ricette. Riguardo alle modalità operative viene indicato: ai fini della trasmissione telematica delle ricette mediche di cui all’articolo 50, commi 4, 5 e 5-bis del Decreto Legge n. 269/03 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/03, viene previsto l’utilizzo della stessa piattaforma messa a disposizione per la trasmissione telematica dei certificati di malattia; l’invio telematico dei dati relativi alle ricette mediche sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo».