Verso una sanità “digitale”
La legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha convertito il decreto legge recante misure urgenti per la crescita del Paese, al quale il governo Monti aveva affidato alcuni degli interventi ritenuti necessari per migliorare il grave stato recessivo della nostra economia.
È degno di nota i fatto che la normativa sia fortemente incentrata sugli strumenti informatici e digitali, avendo il Governo prima, ed il legislatore poi, individuato questo settore come uno dei più arretrati del Paese.
Le nuove disposizioni contengono alcune rilevanti disposizioni anche in materia sanitaria, cui è dedicata la Sezione IV (artt. 13 e 13-bis). Esse impongono innanzitutto alle regioni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di provvedere alla graduale sostituzione delle prescrizioni mediche in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 percento nel 2013, all’80 percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015.
I medici interessati dalle predette disposizioni organizzative delle regioni rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico e, in caso di inosservanza, sono soggetti a sanzione disciplinare che, in caso di reiterazione, può arrivare sino al licenziamento, se dipendenti pubblici, ed alla decadenza dalla convenzione se in rapporto convenzionale.
L’adozione di formati digitali rende così possibile l’interscambio di informazioni ed automatizza i processi di gestione delle ricette mediche, permette al medico di controllare l’appropriatezza prescrittiva e la sicurezza della richiesta in funzione delle allergie del paziente, delle terapie in corso, verificando ad esempio le possibili interferenze farmacologiche, delle linee guida e dei profili di cure nonché, più in generale, del quadro clinico complessivo, facilita infine il controllo della spesa.
A far data dal 10 gennaio 2013, inoltre, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy e di quelle del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005). La disposizione si applica anche alle strutture private accreditate.
L’articolo 13-bis del decreto prevede invece l’obbligo per il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, di indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco, oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo. L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
È fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.