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APOCRIFA – Biologico (e biodinamico)

Ci sono parole che, in virtù di circostanze loro esogene, diventano dei passepartout e sono utilizzate indipendentemente dal loro effettivo significato: quando venne di moda l’ecologia e poi il tempo dell’euro ecco che ‘eco’ ed ‘euro’ si propagarono ovunque come parte componente di qualsivoglia attività od oggetto: dal leasing alle vendite, dai soggiorni alle scope o ai guanti per le pulizie.

Qualcosa di simile accade al termine ‘biologico’ il quale, anche a motivo della sua teorica ampiezza (attinente agli esseri viventi), si presta particolarmente all’utilizzo esagerato sempre presente: così salgono nella considerazione dei consumatori e della moda i prodotti alimentari qualificati biologici o più direttamente bio come se indicazione utile e necessaria per distinguerli da altri prodotti derivanti da fonti non appartenenti al regno vegetale o animale: le verdure o le frutta (erroneamente e) frettolosamente definite biologiche, ad esempio, non sono tali in quanto non derivanti dalla plastica, ma perché (se vero) prodotte con l’uso di metodi biologici.

Il Parlamento italiano sta lavorando per dare Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico e recentemente il Senato ha approvato il ddl n. 988 che torna ora alla Camera per modifiche sul testo precedentemente approvato dalla Camera stessa.

Trattasi di una legge attesa da tempo e volta a ordinare il settore agricolo nazionale. Ecco l’incipit del testo normativo:

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell’agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedano il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

E’ poi avvenuto che la professoressa Elena Cattaneo, ordinario di Farmacologia al Dipartimento di Bioscienze dell’Università Statale di Milano, nominata senatrice a vita nel 2013 e non precisamente un soggetto che se ne stia a scaldare il banco, sia intervenuta in Senato in data 20 maggio scorso, giorno del voto sul ddl, e abbia contestato con particolare vivacità l’equiparazione al metodo biologico del metodo dell’agricoltura biodinamica (e la conseguenza che una quota di fondi pubblici, dedicata specificamente alla ricerca scientifica e alla formazione nel settore biologico,  in virtù dell’equiparazione confluisca anche al biodinamico.

Onde enti e portatori di interesse potrebbero organizzare corsi e progetti incentrati sull’esoterismo biodinamico con i soldi dei cittadini italiani e grazie ai fondi previsti dalla legge si potrebbero creare attività e istituire insegnamenti, con tanto di crediti formativi su questa pratica priva di evidenze scientifiche). Ecco alcuni passaggi dell’intervento della Senatrice tratti dal resoconto stenografico della seduta:

[….] ho comunque molti motivi di dissenso su questo disegno di legge. Oggi ne tratto uno, che reputo essere un’abnormità normativa e che in primo luogo, se non affrontato da noi oggi con una meditata riduzione del danno, esporrà quest’Assemblea al ridicolo scientifico.

Ho presentato tre emendamenti volti a eliminare almeno il richiamo esplicito e il riconoscimento in via preferenziale a pratiche non solo antiscientifiche, ma schiettamente esoteriche e stregonesche.

Mi riferisco all’equiparazione, ai fini del presente provvedimento, tra l’agricoltura biologica e quella biodinamica, una pratica agricola i cui disciplinari internazionali comprendono l’uso di preparati a base – cito testualmente – di letame infilato nel cavo di un corno di una vacca che abbia partorito almeno una volta. (Applausi).

Il corno, una volta riempito, viene sotterrato per fermentare durante l’inverno e recuperato nei giorni prossimi alla Pasqua per essere sottoposto alla – cito – fondamentale operazione di miscelazione e dinamizzazione con acqua tiepida di sorgente, pozzo o piovana, che ha una durata di circa un’ora e può essere effettuata manualmente, ma anche tramite macchine speciali.

Vi ricordo che i bovini non perdono le corna come i cervi; le corna vanno segate dai crani, ma il disegno di legge n. 988 (né – mi sembra – alcun disciplinare) non ci spiega purtroppo se si deve prima macellare l’animale e tagliare le corna, oppure se queste vanno potate dall’animale ancora vivo. (Applausi).

Sarebbe meglio disciplinare questa pratica per evitare abusi.

Questo che vi ho appena segnalato si chiama preparato 500 dell’agricoltura biodinamica (detto anche cornoletame). Ascoltate come funziona. Secondo il disciplinare, le corna di vacca catturano, quando la vacca è in vita, i raggi cosmici affinché, quando sarà morta o a corna espiantate, il letame in quei corni, seppelliti e diseppelliti in funzione di combinazioni astrali, riceverà le forze eteriche astrali catturate dalla punta del corno, aumentando così il potere di quel letame quando è disseminato sul campo. (Applausi).

Mi sono sempre chiesta quale sarà la dose di raggi cosmici che le corna devono catturare (le vacche devono essere primipare) affinché tutto ciò risulti efficace.

Nei preparati dell’agricoltura biodinamica c’è anche il preparato 502, ossia una vescica di cervo maschio riempita di fiori di achillea, lasciata essiccare al sole per tutta l’estate, sotterrata a 30 centimetri di profondità (non un centimetro in più) in autunno e dissotterrata sempre nel periodo di Pasqua.

Nello stesso disciplinare del marchio registrato Demeter, una multinazionale con sede all’estero alla quale si pagano royalty, si specifica che ogni preparato biodinamico sviluppa una forza potente e sottile, il cui effetto può essere comparato con quello dei rimedi omeopatici, ossia è assolutamente nullo e indimostrabile dal punto di vista scientifico. (Applausi). […]

A onta degli applausi che hanno accompagnato l’intervento va osservato che il testo è stato poi approvato, caso abbastanza raro, con un unico voto contrario e un astenuto.

All’intervento della senatrice Cattaneo fece seguito anche una lettera aperta, firmata da oltre 20 scienziati, che esponeva:

Il Senato è chiamato a decidere se finanziare con fondi pubblici una pratica esoterica come l’agricoltura Biodinamica, opposta e inconciliabile con qualunque dato scientifico ad oggi disponibile. L’agricoltura Biodinamica usa parti di animali – quali teschi, pelli di topo, corna di vacca o vesciche urinarie di cervo – nelle quali infilare cortecce, fiori o letame, da sotterrare ed eventualmente dissotterrare dopo qualche tempo. A fondamento, essa evoca forze cosmiche come motrici di qualunque azione terrena: esse sarebbero responsabili finanche della fecondazione della femmina da parte del maschio.

Può il Paese di Galileo Galilei sostenere economicamente pratiche magiche, peraltro facenti capo a un marchio registrato estero? In un’era di risorse particolarmente scarse, finanziare un’agricoltura che fa profitti, secondo i suoi stessi rappresentanti sentiti in audizioni parlamentari, almeno tre o quattro volte superiori rispetto alle pratiche agricole ordinarie, pare incomprensibile.

Soprattutto, laddove lo Stato ritenga opportuno sovvenzionare alcuni tipi di attività economiche, è condizione necessaria ancorché non sufficiente che queste attività vengano svolte secondo i principi di razionalità e di conformità alle evidenze scientifiche. Per questo, chiediamo che il Parlamento non approvi il testo in esame.

Ma nemmeno la lettera aperta degli scienziati ebbe tuttavia migliore considerazione da parte del Senato.

(continua)

LMPD

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