HomeDialogandoL’EDITORIALE – Separazione delle carriere tra giudici e pm: analisi della riforma costituzionale e del nuovo assetto del CSM

L’EDITORIALE – Separazione delle carriere tra giudici e pm: analisi della riforma costituzionale e del nuovo assetto del CSM

La lite, ché diversamente non si potrebbe chiamare il confronto in atto sulla tolda della italica navicella circa la ‘riforma’ della giustizia, fra inimici che si appellano a dichiarazioni apodittiche più che ad analisi del progetto in modalità anche così faziose (fazziose scriverebbe il non dimenticato sindaco Giuseppe Bottazzi) da arrivare alla reciproca offesa, è cresciuta trascendendo al punto da indurre il presidente della Repubblica, che del Consiglio Superiore della Magistratura è (fra l’altro) presidente, a eccezionalmente intervenire a una sua riunione ordinaria per ricordare, sobriamente come è nel suo costume, gli auspicabili criteri della dialettica democratica piuttosto che dell’arena circense.

Ma analisi intorno ai contenuti della legge costituzionale in parola tardano, sebbene si approssimino le date del referendum che, non essendo abrogativo, ma confermativo (la legge è stata approvata da Camera e Senato non con la prescritta maggioranza di due terzi che l’avrebbe fatta entrare subito in vigore) non è condizionato al quorum dei partecipanti e quindi  valido comunque.

In sostanza e per somme linee la nuova norma, che ha per oggetto l’attuale assetto della Magistratura andando a modificare sette articoli della Costituzione (Titolo IV, articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110), mira a introdurre separazione nelle carriere tra giudici (giudicanti) e pubblici ministeri (requirenti) e di conseguenza a istituire, al posto dell’unico attuale, due Consigli superiori della magistratura, uno per ciascun settore, e un nuovo organo denominato Alta Corte disciplinare.

Articolo 87: il Presidente della Repubblica presiede ambedue i Csm, giudicante e requirente, così introducendo al (e dal) vertice dell’autogoverno il principio della separazione delle carriere. Allo stato, viceversa, tutti hanno lo stesso percorso formativo e possono scegliere, una volta e nei primi dieci anni di servizio, di passare di ruolo.

Articolo 102: le norme sull’ordinamento giudiziario devono disciplinare le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Articolo 104: cambia il criterio per selezionare il duplice Csm onde i rispettivi componenti, per giudici e pubblici ministeri, non sono più scelti per elezione, ma estratti a sorte da elenchi predisposti dal Parlamento e dalle due distinte magistrature.

Articolo 105: è istituita l’Alta Corte Disciplinare, organo di 15 componenti in parte laici e in parte magistrati individuati tramite nomina e sorteggio cui è data competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli appartenenti ad ambedue le carriere.

Articolo 106: alla Cassazione possono accedere anche magistrati requirenti con almeno 15 anni di servizio.

Articolo 107: la inamovibilità (decisioni su trasferimenti o sospensioni) è competenza del rispettivo Consiglio superiore.

Articolo 110: il ministro della Giustizia (Guardasigilli) si rapporta con ambedue i Csm.

Mettendo da parte intemperanze verbali non consone al ruolo come quelle, e.g., del Guardasigilli e del procuratore di Napoli, che pure sono del ramo, e quindi sine ira atque studio entrando un po’ nel merito, non si vede -nella separazione delle carriere- alcun pericolo né per la Costituzione né per la giustizia atteso che si rafforza la terzietà del giudice e (non marginale anche se in pochi se lo ricordano) si attua un articolo costituzionale a oggi rimasto sospeso come peraltro anche suoi altri compagni di viaggio:  l’articolo 111 prescrive ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

Ad avviso del presidente della Unione camere penali italiane la terzietà del giudice, intesa come separatezza ordinamentale fra chi accusa e chi giudica,  fra controllore e controllato, non è mai stata realizzata, condividendo ancora i magistrati, requirenti e giudicanti, un’unica e indistinta commistione di interessi in sede di disciplina, di valutazione professionale e di avanzamento delle carriere”.

Considerazione del tutto condivisibile.

La durata in carica nei due nuovi Csm, nei quali il rapporto fra laici e togati rimane inalterato (un terzo e due terzi), è, per i componenti non di diritto, quattro anni senza possibilità di adire a sorteggio successivo.

Inoltre i due nuovi organi Csm perdono i poteri disciplinari che sono trasferiti a un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare, composta da quindici soggetti: tre nominati dal Presidente della Repubblica; tre estratti a sorte in sede parlamentare in seduta comune da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; sei estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio; tre sorteggiati tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio.

Quindi con i togati in maggioranza, ma con il presidente eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra gli estratti a sorte dal Parlamento in seduta comune. Essi, del pari, rimangono in carica quattro anni senza possibilità di rinnovo.

L’eccezione di chi si oppone, per cui dividere le due carriere e realizzare due distinti Consigli superiori della magistratura metterebbe a rischio l’indipendenza del pubblico ministero il quale diventerebbe così soggetto  al potere esecutivo (governo) non spiega tuttavia in quale modo ciò potrebbe avvenire considerato che le modalità di governo del settore (requirente/pm) sarebbero bensì distinte, ma uguali e parallele a quello dei giudici (perché, allora, non correrebbero analogo rischio i giudicanti?) e sembra in realtà apoditticamente orientata solo a mantenere la situazione attuale la quale, invero, ha palesato nel tempo ripetute e non certo lievi criticità come chiunque può ricordare.

Invero la separazione delle carriere è stata ripresa e sponsorizzata in tempi recenti caratterizzati da plurime accuse vs la azione penale a tempo o azione penale indotte da fini politici (che, ove esistente, è negazione del diritto) e le relative accese polemiche di parte hanno di fatto radicalizzato politicamente la materia e velatone la ratio sistemica e giuridica, ma non è azione ritorsiva, come da una delle parti si lamenta sulla base degli ormai storici contrasti sopradetti: a parte i quali (comunque contingenti) è piuttosto realizzazione del processo iniziato nel 1989 con il codice Vassalli e proseguito con la riforma del richiamato articolo 111 della Costituzione nel 1999 che, introducendo il principio costituzionale del giudice terzo, mirava a realizzare nel processo penale il (più tutelante per le libertà personali dei cittadini) c. d. modello accusatorio, basato sul contraddittorio e sulla effettiva parità tra accusa e difesa, obiettivo importante che la mancata separazione delle carriere ha finora di fatto impedito.

Ai cittadini, quantomeno a coloro che più sono attenti al necessario orientamento della funzione giudiziaria in senso costituzionale, tolgono (e continuano a togliere) fiducia nella categoria -che pur è composta da tanti magistrati che non apparendo il loro dovere lo fanno –  oltre s’intende alle modalità con le quali associazioni e soggetti conducono lo scontro pre-referendario le correnti dei magistrati e la loro politicizzazione, le notizie circa talune modalità di fatto per scelte di persone e avanzamenti, i processi mediatici sulla scorta di informazioni fuoriuscite da istruttorie in corso, le sovraesposizioni e apparizioni in televisione e sulla stampa di soggetti sensibili, le accuse finite in niente (ma dopo anni e, il caso di Enzo Tortora è di scuola, avere rovinato cittadini innocenti oltre allo sperpero di denaro pubblico e privato), la lentezza dei procedimenti e le altalenanti decisioni (l’appello è a disposizione proprio per correggere involontari e inevitabili errori umani, ma talvolta il ripetersi dei sì/no e no/sì per un medesimo fatto e sotto la medesima norma mette a disagio  inducendo a temere mancanza di attenzione, di approfondimento, di competenza etc).

Questa legge costituzionale, prossimamente al vaglio della decisione dei consociati, non è la panacea, si capisce, così come non è nemmeno, nonostante la rissa in corso che se ne è appropriata, di destra o di sinistra, ma passo conclusivo di una lunga fase ancora non terminata e al contempo primo passo, si confida, di un processo obiettivamente auspicabile di rinnovo che prosegua in direzione della piena apoliticità, inviolabilità, competenza e merito professionale a ogni livello delle funzioni sia dei pm sia dei giudici.

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