Associazione italiana dei Fisioterapisti (A.I.FI.) e Consiglio di Stato
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha accolte le tesi dell’Associazione in difesa della professione negando la possibilità per i massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali dopo il 1999 di iscriversi ai corsi di laurea in Fisioterapia senza superare il test di ingresso e direttamente al terzo anno.
Con la sentenza n. 16/2018, pubblicata il 9 novembre scorso, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa ha affermato il seguente principio di diritto, ai quali dovranno uniformarsi tutti i Tribunali Amministrativi regionali e le Sezioni dello stesso Consiglio di Stato, compresa la Corte di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che aveva assunto una posizione diversa: “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264“.
(Nota a cura degli avvocati Lorenzo Lamberti e Angelo Melpignano di R&PLegal).