Ricetta SSN e sanzioni amministrative/penali: un ripasso concettuale
Il medico che attesti falsamente in una ricetta fatti dei quali la ricetta stessa è destinata a provare la verità, commette il reato di cui all’art. 480 C.P. punito con la reclusione da tre mesi fino a due anni. Può costituire detto reato ad esempio, la condotta del medico che fa ottenere all’assistito esenzioni cui il paziente non ha diritto o medicinali di cui non ha bisogno personalmente.Proseguendo nel ripasso della redazione corretta a tutela del medico, pubblichiamo i consigli editi dalla ASL di Parma in collaborazione con Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e gli Ordini Professionali dei Medici e dei Farmacisti.
La ricetta del medico a rapporto convenzionale o dipendente del SSN ha natura di atto complesso: certificato nella parte ricognitiva e autorizzazione amministrativa nella parte in cui
consente all’assistito di fruire del servizio farmaceutico (Cass. Sez. Un. 16.4.88). L’art. 5 della L. 407/90 prescrive che:
“La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prescrizione destinata ad un assistito non esente comporta l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria. Fatti comunque
salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell’art. 640 del codice penale (truffa), tale circostanza comporta per l’assistito la decadenza dall’esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi”.
Il ricettario del SSN è utilizzabile solo nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, tra i quali non è compresa l’attività libero professionale. La prescrizione deve corrispondere alle indicazioni terapeutiche riportate nella scheda tecnica di ciascun farmaco. Va segnalato ad esempio che solo una parte dei farmaci in commercio è autorizzata per l’uso pediatrico.
La spesa per farmaci prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle registrate è a carico del cittadino con obbligo da parte del medico di far firmare il consenso informato al paziente.
Solo alcuni farmaci compresi in apposito elenco di cui alla L. n. 648/96 possono essere prescritti a carico del SSN anche per indicazioni non registrate. Tali farmaci possono essere prescritti da parte di Strutture Specializzate Ospedaliere o Universitarie o Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Per ognuno di essi deve essere richiesto il consenso informato scritto del paziente e dovrà essere compilato il piano terapeutico secondo la modulistica prevista dal Ministero della Salute.
La dispensazione di tali farmaci avviene tramite i Servizi Farmaceutici delle Strutture prescrittrici o tramite il Servizio Farmaceutico dell’Azienda Sanitaria di residenza del paziente.
La normativa vigente consente, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2003, un’altra possibilità di erogazione di un farmaco con spesa non a carico del paziente, anche quando questo non abbia l’autorizzazione all’immissione in commercio per una data indicazione.
Secondo detto Decreto, qualora non esista “valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita” un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica in Italia o in un paese estero può essere richiesto all’impresa produttrice al di fuori della sperimentazione (è il cosiddetto expanded access).
La fornitura del medicinale può essere richiesta dal medico all’impresa produttrice per uso nominale nel singolo paziente non trattato nell’ambito di studi clinici o da più medici operanti in diversi centri o da gruppi collaborativi multicentrici. A seguito della richiesta, l’impresa produttrice può fornire il farmaco sulla base di un protocollo in cui siano presenti ed adeguatamente documentate la motivazione clinica della richiesta, il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni e di coloro per cui è formulata la richiesta, le modalità di informazione al paziente e le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio osservazionale.
Il protocollo deve essere sottoposto da parte del medico richiedente alla approvazione del comitato etico nel cui ambito di competenze origina la richiesta, accompagnato da una nota di assunzione di responsabilità del trattamento da parte del medico stesso.
Contestualmente va inoltrata notifica al Ministero della Salute i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio sospensivo della procedura o dell’uso. Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa produttrice.
Come si sottolinea nel Bollettino di Informazione del farmaco (organo di informazione del Ministero della Salute) marzo-aprile 2000, pag. 44, per i medicinali da utilizzarsi in ambito nosocomiale (ad esempio durante il ricovero o negli ambulatori ospedalieri, distrettuali o in altre strutture che l’Azienda Sanitaria gestisce in modo diretto) non è consentito ricorrere alla ricetta per acquisirli presso le farmacie aperte al pubblico, ma devono essere forniti dalla farmacia aziendale.
Un comportamento non conforme a tale principio può configurare un illecito nella persona o struttura che attiva e permette l’attuazione di tale procedura, può arrecare sensibili danni economici alla struttura pubblica e sottopone il paziente ad un onere indebito.
Infine i medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del SSN, pubbliche o private convenzionate, quando prescrivono o consigliano medicinali a pazienti all’atto della dimissione o in occasione di viste ambulatoriali, sono tenuti a specificare quali siano i farmaci erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del SSN (art. 15-decies, D. Lgs. 229/1999).