APOCRIFA – Diritto e rovescio
Il fenomeno dei moltissimi giovani e giovanissimi che si sono riversati, e continuano, nelle strade cittadine per manifestare con l’occasione combinandone di tutti i colori ha suscitato, oltre a più che motivate proteste e ancor più sostanziali preoccupazioni di ordine civile, la considerazione (costante nelle società liberal-democratiche) dei quasi indissolubili rapporti fra uso dei diritti e loro strumentalizzazione a scopo politico inverso e fin para-eversivo.
Il diritto riconosciuto ai cittadini (non sudditi) di riunirsi in luogo pubblico, di associarsi e di manifestare liberamente il proprio pensiero (in Italia diritti costituzionali: articoli 17, 18 e 21) è, non da oggi, largamente inquinato da violenti e oppositori non istituzionali o doppiogiochisti che li usano, o più esattamente li fanno usare, strumentalmente per finalità quantomeno contrarie e anzi esiziali rispetto agli scopi per i quali i diritti medesimi sono stati riconosciuti.
Questo è in realtà uno dei vulnus della democrazia, analogo a quello ancora peggiore di consentire agibilità politica a partiti, movimenti o formazioni dichiaratamente volti proprio all’abolizione di quella stessa libertà democratica in cui ad essi è concesso di operare in autonomia e spazio.
Il paradosso è formalmente irrisolvibile (v. la legge Scelba che vieta la riorganizzazione del partito fascista in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione la quale, tra l’altro, limitò a un solo quinquennio il divieto di voto ed eleggibilità ai capi responsabili del regime), ma -nel pratico- esiste una reale ed efficace barriera contro l’eversione democratica ed è costituita proprio dal voto dei cittadini e nel loro spirito oltre che cultura e credenze civiche (i c.d. anticorpi): fino a che essi, il popolo, liberamente vogliono che democrazia sia, essa rimane a dispetto dei tiranni di fuori e dei vigliacchi di dentro (iscrizione a Oberdan del Carducci, a Bologna nel cortile di Palazzo d’Accursio) e quando, viceversa, intendano tornare alla sudditanza prestando, come i topi, ascolto al suono del pifferaio di Hamelin oppure, ancora peggio, non siano più sensibili o indifferenti, sono del pari liberi di farlo.
Anche per questo educazione civica (non solo scolastica), impegno e responsabilità civile, appartenenza e comune intendere (il rispetto per le leggi della città, direbbe Socrate), conoscenza della storia e tutto ciò che costituisce base comune irrinunciabile al di sopra di opinioni diverse e pur rilevante competitività politica sono tanto importanti.
Ma il diritto alla manifestazione costituzionalmente pacifica -trasformata in violenza e danno a persone e cose, oltre a essere evento illegale che ripetendosi fa negativamente scuola all’inverso- non ha mai avuto l’attenzione necessaria da parte delle istituzioni oltre alle polemiche, anche aspre, ma ideologiche e sterili che si accendono e si spengono fino alla prossima volta, senza lasciare traccia di conseguenze doverose come, e.g., risarcimento ai danni di persone e cose.
E’ ovvio come a fronte di una schiera senza volto che compie reati non si possa procedere ad addebitare costi globali a minoranze solo in parte (e sovente marginale) effettivamente individuabili, ma sarebbe probabilmente se non decisiva utile deterrenza, a parte l’aspetto penale o in concorrenza con questo, la sanzione di tipo amministrativo (da un minimo a un massimo predeterminato per legge) in grado di assegnare comunque al singolo agente il peso, all’interno del branco, di una responsabilità individuale misurabile e determinata in un quantum economico.
A patto che alla comminata (che significa minacciata) conseguenza del divieto segua con sufficiente certezza e non eccessiva lungaggine (tale da mandare il fatto nel dimenticatoio della pubblica opinione) la sua reale adozione.
Forse potrebbe essere modalità per indurre al controllo della pressione e di una certa attenzione comportamentale.
La regola commerciale del Chi rompe, paga avrebbe quindi spazio, pur non potendo (materialmente) essere applicata a tutti i partecipanti, ma solo a chi individuato in flagranza, per contribuirebbe alla diminuzione di questa singolare e anomala, ma diffusa liceità dell’illecito se collegata (condizione necessaria) al numero quale sorta di esimente di fatto.
Ora il governo, come noto, ha approvato con decreto-legge (Decreto Sicurezza o anti-baby gang) alcune misure specifiche volte a reprimere condotte violente di minori e di gruppi organizzati:
nuovo delitto di ‘Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche’ (art. 420-bis del c.p.) con aggravanti per promotori od organizzatori del gruppo, se l’azione è a volto coperto, se si usano social network e chat per istigare e organizzare i comportamenti;
imputabilità da 14 a 18 anni presunta fino a prova contraria (mentre precedentemente l’accertamento doveva essere fatto caso per caso dal giudice);
esteso il fermo preventivo fino a 24 ore anche per i minorenni e introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita (vale a dire anche a distanza di tempo dalla commissione del fatto, ma non oltre 48 ore, se l’autore sia identificato in modo certo tramite documentazione video-fotografica, informatica o telematica) per atti di vandalismo e danneggiamento aggravato;
sanzioni amministrative pecuniarie (gestite dal prefetto) a carico di genitori o esercenti l’autorità genitoriale da 500 a 2.000 euro in caso di reati commessi dai giovani, oltre a responsabilità civile diretta per il risarcimento dei danni causati a beni pubblici o privati etc.
Si vedranno le conseguenze pratiche del provvedimento, che al presente non pare gran che considerato dalla piazza e forse da quando e come sarà trasformato in legge, in particolare sotto il profilo della sua effettiva agibilità giudiziaria (il reato essendo considerato delitto consegue che necessita la prova del dolo sulla quale si apre uno spazio processuale di manovra e discussione non indifferente), ma in ogni modo il problema fondamentale è che, come sempre, la previsione del codice penale -sebbene necessaria per almeno idealmente bandire incivili licenze di sopruso e brutalità organizzata a inquinamento di un pacifico diritto costituzionale- rimane comunque strumento di extrema ratio il cui uso comporta anche rischi e dovrebbe esserne limitato l’uso a quando siano stati sperimentati invano i mezzi preventivi a disposizione.
Avvertivano infatti vecchi giuristi, ricorrendo all’esempio della spada priva di manico capace di ferire anche chi la usa, che in particolare per i giovani il carcere può essere più corso di specializzazione che effettivo recupero.
D’altra parte è intuibile che la pura e semplice repressione, pur necessaria nel contingente, rimane però distante dalla parallela individuazione (e soluzione) del problema le cui radici affondano bensì in una cultura civicamente errata, ma di fatto disponibile, estesa e oggetto, come noto, di troppo consenso sia giovanile (al 58%) sia no.
In particolare nell’opinione pubblica convivono condanna per gli atti di violenza e, al contempo, per oltre il 53% (del campione intervistato) comprensione e appoggio alle ragioni dei manifestanti che protestano contro il caro vita e chiedono migliore istruzione.
E qui si vede come in realtà sovrapponendosi due cose in sé differenti, la protesta civica legittima e la modalità illegittima della sua realizzazione, l’intreccio produca conseguenze anche ossimoriche come la domanda di scuola migliore devastando quella che c’è etc, ma non sempre la razionalità ispira i comportamenti di massa.
Né aiuta, come di norma succede, la politica che per schieramento o avversa o sostiene la mobilitazione studentesca, prevalentemente in termini di manifestazione sì o no, senza approfondirne più di tanto (a parte il pensiero concreto e chiaramente espresso dal ministro della Difesa) cause e modalità.
Siamo un po’ all’analogia con l’antipiretico che cura un sintomo, per quanto fastidioso, della malattia, ma non la sua causa.
L’argomento è però complesso, oltre che di evidente interesse, e merita di tornare a discuterne.
LMPD